In tema di dichiarazione di successione, l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990 prescrive la documentazione da allegare ed in particolare, sub lettera e), richiede gli estratti catastali relativi agli immobili.        

         Da oggi, tuttavia, tale allegazione non sarà più necessaria.

Con la risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate – in esito alle richieste di chiarimenti pervenutele in tal senso – spiega infatti che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.

Richiamando puntualmente le disposizioni normative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte al fine di realizzare la completa decertificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’Agenzia ritiene che, a decorrere dal 30 giugno 2012, sussista invero l’obbligo di cui all’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione d’ufficio di tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle stesse.

Il tutto, peraltro, sulla scorta anche della legge di conversione del D.L. 16/2012 in tema di semplificazione, che stabilisce che le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.