Di seguito il testo approvato alla Camera sul cosidetto "Divorzio Breve" in data 22/04/2015 in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

il 29 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1504)

 

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 18 marzo 2015

 

d'iniziativa dei deputati

 

AMICI, MORETTI, VERINI; CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA, PARISI; MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, CARLO GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, GIUSEPPE GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, PIERDOMENICO MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE, SBROLLINI; BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL, TURCO; DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI; DI SALVO, DANIELE FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI, ZAN

 

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 marzo 2015

 

 

Articolo 1

 

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

 

 

Articolo 2

 

 1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

 

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione ».

 

 

Articolo 3

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.