Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20042017,n. 9998
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio Presidente
Dott.
ORILIA Lorenzo Consigliere
Dott.
FEDERICO Guido rel.
Consigliere Dott.
CRISCUOLO Mauro Consigliere
Dott.
BESSO MARCHEIS Chiara Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 154872013
proposto da:
P.A.;
ricorrente
contro
T.S.;
intimato
avverso
la sentenza n. 2058/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
In data 12.10.2000, il Presidente del Tribunale di Roma, nel pronunciare sentenza di separazione giudiziale,
assegnava a P.A., affidataria dei figli minori, la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito T.S..
Precedentemente, in data 25.2.2000, l'assemblea condominiale aveva deliberato l'esecuzione di importanti
lavori sull'edificio, comprendente l'immobile assegnato alla ricorrente, per i quali il T. aveva pagato la somma
complessiva di Euro 7.291,08.
Su istanza di quest'ultimo, il Tribunale di Roma, con decreto n. 19486 del 22.7.2002, ingiungeva alla P., in
ragione del diritto di abitazione esercitato sull'immobile, la rifusione degli esborsi sostenuti dal T..
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la P., deducendo la natura straordinaria dei lavori e
l'applicabilità al caso concreto delle norme sulla locazione.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1500 del 2005, rigettava l'opposizione, sul rilievo che, essendole
stato attribuito, in sede di separazione personale, il diritto di abitazione sulla casa familiare di esclusiva
proprietà del coniuge T.S., le incombessero le spese di custodia, manutenzione ed amministrazione del bene.
Rilevava in proposito che il diritto della T. era riconducibile al diritto reale di abitazione di cui all'art. 1022 c.c.,
il che comportava che, nella ripartizione degli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione valessero i
medesimi criteri stabiliti in materia di usufrutto.
L'impugnazione della P. veniva rigettata dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 2058/2013
dell'11.4.2013.
La Corte d'Appello evidenziava che l'appellante non aveva censurato nè che le spese inerissero ad oneri di
ordinaria manutenzione, nè l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1022 c.c., con applicazione delle norme
sull'usufrutto.
Il motivo di appello, avente ad oggetto l'anteriorità della delibera condominiale e del contratto di appalto
rispetto al diritto di abitazione accordatole in sede di separazione, si sostanziava in una "domanda nuova".
In ogni caso, posto che la P. non aveva impugnato la sussunzione della fattispecie nell'ambito degli artt.
1022 e 1004 c.c., poco rilevava che i lavori fossero stati deliberati prima dell'inizio dì esercizio del suo diritto
di abitazione, giacchè ciò che importava era che della situazione avesse beneficiato quale titolare del diritto di
abitazione;
Le considerazioni sull'esborso che avrebbe comportato un suo diritto alla ripetizione, erano anch'esse
"nuove" e non pertinenti, tanto più che il suddetto diritto di ripetizione era negato in radice proprio dalla
disposizione dell'art. 1004 c.c. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la P., sulla base di un
unico motivo, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..
T.S. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con l'unico, articolato, motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 81, 100, 183 e 345 c.p.c. (in
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte territoriale configurato come "domanda
nuova" la questione concernente l'anteriorità della Delib. condominiale (25 febbraio 2000) e del contratto di
appalto (13.5.2000) rispetto al diritto di abitazione accordatole in sede di separazione (12.10.2000),
nonostante si trattasse di una delle condizioni dell'azione promossa dal T..
Censura, inoltre, la qualificazione da parte della Corte d'Appello in termini di mera manutenzione ordinaria
delle opere per cui è causa, non avendo il giudice considerato che l'obbligo di pagare i contributi per le spese
riguardanti opere di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio grava su colui che era proprietario al
momento dell'adozione delle delibera di approvazione delle spese stesse.
Il motivo è fondato.
Ed invero la questione relativa alla anteriorità della deliberazione delle opere (oltre che della loro esecuzione)
rispetto al provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale, in quanto involge la contestazione di un
fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa e non costituisce dunque eccezione in senso
stretto, con la conseguenza che la parte, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, non era
incorsa in alcuna decadenza processuale e la Corte avrebbe dovuto tenere conto dell'anteriorità della Delib.
assembleare resa
il 25 febbraio 2000 rispetto
all'assegnazione della casa coniugale, disposta con
provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del successivo 12 ottobre dello stesso anno.
Da ciò discende, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che grava sul T. l'obbligo di pagamento delle
spese suddette e dunque l'infondatezza della domanda di rimborso da costui spiegata nei confronti della P..
Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, poichè le spese necessarie per la
conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l'oggetto di un'obbligazione "propter rem", la
qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e quindi nel
caso di specie dalla data di costituzione del diritto di abitazione (Cass. 23291/2006).
Questa Corte ha altresì affermato che l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la
conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è' necessario eseguire le relative opere (Cass,.
6323/2003), mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa rende liquido il debito.
L'anteriorità della delibera condominiale sulle spese oggetto di causa rispetto alla costituzione del diritto di
abitazione in capo all'odierna ricorrente, come si è visto rilevabile d'ufficio, esclude dunque che la ricorrente
medesima sia tenuta al pagamento delle stesse, dovendo disattendersi la contraria statuizione della Corte
d'Appello, secondo cui ciò che rilevava era che di detti lavori quest'ultima abbia beneficiato.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata e, poichè non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell'opposizione proposta
dall'odierna ricorrente e revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Considerata la peculiarità della questione e le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per disporre
l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta da
P.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso di T.S., dal Presidente del Tribunale di Roma il
22/7/2002, revoca il decreto opposto.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Cosi deciso Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017